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Articolo 86, ASSENZA SENZA CONGEDO

Ogni membro delle forze armate che, senza autorizzazione-

(1) non si reca al suo posto di servizio al momento prescritto;
(2) si allontana da quel luogo; o
(3) si assenta o rimane assente dalla sua unità, organizzazione o luogo di servizio in cui è
tenuto a trovarsi all’ora prescritta; è punito come può decidere la corte marziale.

Elementi.

(1) Mancato raggiungimento del luogo di servizio stabilito.

(a) Che una certa autorità ha stabilito una certa ora e un certo luogo di servizio per l’imputato;
(b) Che l’imputato era a conoscenza di tale ora e luogo; e
(c) Che l’imputato, senza autorità, non si è recato al luogo di servizio stabilito all’ora prescritta.

(2) Andare dal luogo di servizio stabilito.

(a) Che una certa autorità ha nominato una certa ora e un certo luogo di servizio per l’imputato;
(b) Che l’imputato era a conoscenza di tale ora e luogo; e
(c) Che l’imputato, senza autorità, è andato dal luogo di servizio stabilito dopo aver fatto rapporto in tale luogo.

Per maggiori informazioni su questo reato, inclusa la massima punizione, potenziali difese, e una discussione dei punti di forza e di debolezza del caso dell’accusa, consultare un avvocato militare esperto.

(d)

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