Azerbaigian – Costituzione della Repubblica dell’Azerbaigian 1995, modificata da ultimo nel 2009 (Azərbaycan konstitusiyası)
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Articolo 50 (1) – Ogni individuo è libero di cercare, acquisire, trasferire, preparare e distribuire informazioni.
Articolo 50 (2) – La libertà dei mass media è garantita. La censura statale nei mass media, compresa la stampa è proibita.
Articolo 50 (3) – Il diritto di ogni persona di confutare o reagire alle informazioni pubblicate dai media e che violano i suoi diritti o danneggiano la sua reputazione è garantito
Belgio – La Costituzione del Belgio federale 1831, modificata da ultimo nel 2013 (La constitution de la Belgique fédérale)
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Articolo 32 – Ogni persona ha il diritto di consultare qualsiasi documento amministrativo e di ottenerne una copia, tranne nei casi e alle condizioni previste dalle leggi, dalla legge federale o dalle norme di cui all’articolo 134.
Bosnia ed Erzegovina – Costituzione della Bosnia ed Erzegovina 1995, modificata da ultimo nel 2009 (Ustav Bosne i Hercegovine) (Устав Босне и Херцеговине)
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Bulgaria – La Costituzione della Repubblica di Bulgaria 1991, modificata da ultimo nel 2007 (Конституция на Република България)
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Articolo 41 (1) – Ogni individuo ha diritto di cercare, ottenere e diffondere informazioni. Tale diritto non deve essere esercitato a danno dei diritti e della reputazione altrui, né a danno della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità pubblica e della moralità.
Articolo 41 (2) – Ogni individuo ha il diritto di ottenere da organi e organismi statali informazioni su qualsiasi argomento di legittimo interesse per lui, che non sia un segreto di Stato o d’ufficio e non leda i diritti altrui.
Croazia – Costituzione della Repubblica di Croazia 1990, modificata da ultimo nel 2010 (Ustav Republike Hrvatske)
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Articolo 38 – Il diritto di accesso alle informazioni detenute da qualsiasi autorità pubblica è garantito. Le restrizioni al diritto di accesso alle informazioni devono essere proporzionate alla natura della necessità di tale restrizione in ogni singolo caso e necessarie in una società libera e democratica, come stabilito dalla legge.
Cipro – La Costituzione della Repubblica di Cipro 1960 (Το Σύνταγμα)
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Non esiste alcuna disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Repubblica Ceca – La Carta dei diritti e delle libertà fondamentali del 1992 prevede il diritto all’informazione, modificata da ultimo nel 1998 (Listina Základních Práv a Svobod)
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Articolo 17 (1) – La libertà di espressione e il diritto all’informazione sono garantiti.
Articolo 17 (2) – Ogni persona ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione con la parola, lo scritto, la stampa, le immagini o qualsiasi altra forma, così come di cercare, ricevere e diffondere liberamente idee e informazioni indipendentemente dalle frontiere dello Stato.
Articolo 17 (3) – La censura non è ammessa.
Articolo 17 (4) – La libertà di espressione e il diritto di cercare e diffondere informazioni possono essere limitati dalla legge nel caso di misure indispensabili in una società democratica per proteggere i diritti e le libertà altrui, la sicurezza dello Stato, la sicurezza pubblica, la salute pubblica e il buon costume.
Articolo 17 (5) – Gli organi dello Stato e delle autonomie locali devono fornire in modo adeguato informazioni sulla loro attività. Le condizioni e la forma di attuazione di questo dovere sono stabilite dalla legge.
Danimarca – La legge costituzionale della Danimarca 1849, modificata da ultimo nel 1953 (Grundloven)
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegge l’accesso alle informazioni.
Estonia – Costituzione della Repubblica di Estonia 1992, modificata da ultimo nel 2007 (Eesti Vabariigi põhiseadus)
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Articolo 44 (1) – Ogni individuo ha il diritto di ottenere liberamente informazioni diffuse per uso pubblico.
Articolo 44 (2) – Tutte le agenzie statali, i governi locali e i loro funzionari hanno il dovere di fornire informazioni sulle loro attività, secondo la procedura prevista dalla legge, ad un cittadino estone su sua richiesta, ad eccezione delle informazioni la cui divulgazione è vietata dalla legge, e le informazioni destinate esclusivamente ad uso interno.
Articolo 44 (3) – Un cittadino estone ha il diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano conservate nelle agenzie statali e nei governi locali e negli archivi statali e locali, secondo la procedura prevista dalla legge. Questo diritto può essere limitato dalla legge per proteggere i diritti e le libertà altrui o la riservatezza della filiazione di un bambino, e nell’interesse della prevenzione di un reato, dell’arresto di un criminale o dell’accertamento della verità in un procedimento penale.
Articolo 44 (4) – I cittadini di Stati stranieri e gli apolidi che si trovano in Estonia hanno i diritti specificati nei paragrafi due e tre di questa sezione allo stesso modo dei cittadini estoni, salvo diversa disposizione di legge.
Finlandia – La Costituzione della Finlandia 2000, modificata da ultimo nel 2011 (Suomen perustuslaki)
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Sezione 12 (2) – I documenti e le registrazioni in possesso delle autorità sono pubblici, a meno che la loro pubblicazione sia stata specificamente limitata da una legge per motivi impellenti. Ogni persona ha il diritto di accedere ai documenti e alle registrazioni pubbliche.
Francia – Costituzione del 1958, modificata da ultimo nel 2008 (La Constitution)
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Georgia – La Costituzione della Georgia 1995, modificata da ultimo nel 2006 (საქართველოს კონსტიტუცია)
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Articolo 41 (1) – Ogni cittadino della Georgia ha il diritto di venire a conoscenza, secondo una procedura prescritta dalla legge, delle informazioni che lo riguardano conservate nelle istituzioni statali, nonché dei documenti ufficiali ivi esistenti, a meno che non contengano un segreto di Stato, professionale o commerciale.
Articolo 41 (2) – Le informazioni esistenti sui documenti ufficiali riguardanti la salute dell’individuo, le sue finanze o altre questioni private, non sono accessibili a nessuno senza il consenso dell’individuo in questione, tranne nei casi determinati dalla legge, quando è necessario per garantire la sicurezza dello Stato o la sicurezza pubblica, per la protezione della salute, dei diritti e delle libertà degli altri.
Germania – Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania 1949, modificata da ultimo nel 2009 (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Grecia – La Costituzione della Grecia 1975, modificata da ultimo nel 2008 (το Σύνταγμα της Ελλάδας)
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Non ci sono disposizioni costituzionali che proteggono l’accesso alle informazioni.
Ungheria – Legge fondamentale dell’Ungheria 1949, modificata da ultimo nel 2012 (Magyarország Alaptörvénye)
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Articolo 6 (2) – Ogni persona ha diritto alla protezione dei suoi dati personali, nonché all’accesso e alla diffusione dei dati di interesse pubblico.
Articolo 6 (3) – L’applicazione del diritto alla protezione dei dati personali e all’accesso ai dati di interesse pubblico è controllata da un’autorità indipendente istituita da un atto cardinale.
Islanda – Costituzione della Repubblica d’Islanda 1944, modificata da ultimo nel 1999 (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands)
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegge l’accesso alle informazioni.
Irlanda – Costituzione dell’Irlanda 1937, modificata da ultimo nel 2011 (Bunreacht na hÉireann)
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Non esiste alcuna disposizione costituzionale a tutela dell’accesso alle informazioni.
Italia – Costituzione della Repubblica italiana 1948, modificata da ultimo nel 2007 (La Costituzione)
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Non esiste alcuna disposizione costituzionale a tutela dell’accesso alle informazioni.
Lettonia – Costituzione della Repubblica di Lettonia 1922, modificata da ultimo nel 2009 (Satversme)
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Articolo 100 – Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione che include il diritto di ricevere, conservare e distribuire liberamente informazioni e di esprimere le proprie opinioni. La censura è proibita.
Articolo 104 – Ogni individuo ha il diritto di rivolgersi alle istituzioni dello Stato o del governo locale e di ricevere una risposta che risponda materialmente. Articolo 115 – Lo Stato protegge il diritto di ognuno di vivere in un ambiente benevolo fornendo informazioni sulle condizioni dell’ambiente e promuovendo la conservazione e il miglioramento dell’ambiente.
Liechtenstein – Costituzione del Liechtenstein 1921
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Lituania – Costituzione della Repubblica di Lituania 1992, modificata da ultimo nel 2002 (Lietuvos Respublikos Konstitucija)
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Lussemburgo – La Costituzione del Lussemburgo 1886, modificata da ultimo nel 2009 (Constitution de Luxembourg)
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Non esiste alcuna disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Macedonia – Costituzione della Repubblica di Macedonia 1991, modificata da ultimo nel 2011 (Устав на Република Македониjа)
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Articolo 16 – La libertà di parola, di parola pubblica, di informazione pubblica e la creazione di istituzioni per la pubblica informazione è garantita. Il libero accesso all’informazione e la libertà di ricezione e trasmissione dell’informazione sono garantiti. Il diritto di replica attraverso i mass media è garantito.Il diritto alla correzione nei mass media è garantito. Il diritto di proteggere una fonte di informazione nei mass media è garantito. La censura è proibita.
Malta – Costituzione di Malta 1964, modificata da ultimo nel 2001 (KOSTITUZZJONI TA’ hMALTA)
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Moldova – Costituzione della Repubblica di Moldova 1994 (Constitutia Republicii Moldova)
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Articolo 34 (1) – Avere accesso a qualsiasi informazione di interesse pubblico è un diritto di tutti che non può essere limitato.
Articolo 34 (2) – Secondo il loro livello di competenza stabilito, le autorità pubbliche devono garantire che i cittadini siano correttamente informati sia sugli affari pubblici che su questioni di interesse personale.
Articolo 34 (3) – Il diritto di accesso all’informazione non può pregiudicare né le misure adottate per proteggere i cittadini né la sicurezza nazionale.
Articolo 34 (4) – Lo Stato e i media privati sono tenuti a garantire che un’informazione corretta raggiunga l’opinione pubblica.
Articolo 34 (5) – I media pubblici non devono essere sottoposti a censura.
Monaco – Costituzione del Principato di Monaco 1962, modificata da ultimo nel 2002
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso all’informazione.
Montenegro – Costituzione della Repubblica del Montenegro 2007
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Articolo 51 (1) – Ogni individuo ha il diritto di accedere alle informazioni detenute dalle autorità statali e dalle organizzazioni che esercitano la pubblica autorità.
Articolo 51 (2) – Il diritto di accesso alle informazioni può essere limitato se ciò è nell’interesse della: protezione della vita; salute pubblica; moralità e privacy; svolgimento di un procedimento penale; sicurezza e difesa del Montenegro; politica estera, monetaria ed economica.
Paesi Bassi – La Costituzione del Regno dei Paesi Bassi 1983, modificata da ultimo nel 2002 (De Grondwet voor het Koninkrijik der Nederlanden)
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Articolo 110 – Nell’esercizio delle loro funzioni gli organi governativi osservano il diritto di accesso del pubblico alle informazioni in conformità alle norme che saranno prescritte con atto del Parlamento.
Norvegia – Costituzione del Regno di Norvegia 1814, modificata da ultimo nel 2012 (Kongerigets Norges Grundlov)
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Articolo 100 (4) – Ogni persona ha il diritto di accedere ai documenti dell’amministrazione statale e comunale e il diritto di seguire i procedimenti dei tribunali e degli organi democraticamente eletti. Limitazioni a questo diritto possono essere prescritte dalla legge per proteggere la privacy dell’individuo o per altri motivi rilevanti.
Polonia – La Costituzione della Repubblica di Polonia 1997, modificata da ultimo nel 2006 (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej)
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Articolo 61 (1) – Un cittadino ha il diritto di ottenere informazioni sulle attività degli organi della pubblica autorità e delle persone che esercitano funzioni pubbliche. Tale diritto comprende anche la ricezione di informazioni sulle attività degli organi di autogoverno economico o professionale e di altre persone o unità organizzative relative all’ambito in cui esercitano le funzioni dei poteri pubblici e gestiscono beni comuni o proprietà dell’erario.
Articolo 61 (2) – Il diritto di ottenere informazioni garantisce l’accesso ai documenti e l’ingresso alle sedute degli organi collegiali dei poteri pubblici formati da elezioni universali, con la possibilità di effettuare registrazioni sonore e visive.
Articolo 61 (3) – Le limitazioni ai diritti di cui ai paragrafi. 1 e 2 di cui sopra, possono essere imposti per legge esclusivamente per proteggere le libertà e i diritti di altre persone e soggetti economici, l’ordine pubblico, la sicurezza o importanti interessi economici dello Stato.
Articolo 61 (4) – La procedura per la fornitura di informazioni, di cui ai paragrafi. 1 e 2 sono specificate dalla legge, e per quanto riguarda il Sejm e il Senato dal loro regolamento interno.
Portogallo – Costituzione della Repubblica portoghese 1976, modificata da ultimo nel 2005 (Constituição da República Portuguesa)
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Articolo 268 (1) – I cittadini hanno il diritto di essere formati dall’amministrazione ogni volta che lo richiedono sull’andamento dei processi ai quali sono direttamente interessati, nonché di essere messi al corrente delle decisioni che vengono prese in relazione ad essi.
Articolo 268 (2) – Fatta salva la legge che disciplina le questioni di sicurezza interna ed esterna, le indagini penali e la privacy personale, i cittadini hanno anche il diritto di accedere agli archivi e ai documenti amministrativi. (3) Gli atti amministrativi devono essere notificati agli interessati nelle forme previste dalla legge e, quando incidono su diritti o interessi protetti dalla legge, devono essere basati su motivi espliciti accessibili alle parti.
Articolo 268 (4) – Ai cittadini è garantito un controllo giurisdizionale effettivo dei loro diritti e interessi protetti dalla legge, in particolare il riconoscimento di tali diritti e interessi, l’impugnazione di qualsiasi atto amministrativo lesivo dei loro diritti e interessi, indipendentemente dalla sua forma, l’emissione di sentenze positive che impongano l’esercizio di atti amministrativi dovuti per legge, e l’emissione di adeguate ingiunzioni.
Articolo 268 (5) – I cittadini hanno anche il diritto di impugnare le norme amministrative che hanno forza esterna e che ledono qualsiasi loro diritto o interesse tutelato dalla legge.
Articolo 268 (6) – Ai fini dei precedenti (1) e (2) la legge stabilisce un termine massimo per le risposte dell’amministrazione.
Romania – Costituzione della Romania 199, modificata da ultimo nel 2003 (Constituția României)
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Articolo 31 – Il diritto di accesso di una persona a qualsiasi informazione di interesse pubblico non può essere limitato. Le autorità pubbliche, secondo la loro competenza, sono tenute a fornire informazioni corrette ai cittadini negli affari pubblici e nelle questioni di interesse personale. Il diritto all’informazione non deve pregiudicare le misure di protezione dei giovani o la sicurezza nazionale. Articolo 1 – L’accesso libero e incondizionato dell’individuo all’informazione pubblica, così definito in questa legge, rappresenta uno dei principi fondamentali delle relazioni tra gli individui e le autorità pubbliche in conformità con la Costituzione romena e i documenti internazionali ratificati dal Parlamento romeno.
Russia – Costituzione della Federazione Russa 1993, modificata da ultimo nel 2008 (Конституция Российской Федерации)
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
San Marino
Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Serbia – Costituzione della Repubblica di Serbia 2006 (Устав Републике Србије)
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Articolo 51 (2) – Ogni persona ha il diritto di accedere alle informazioni conservate da organi statali e organizzazioni con poteri pubblici delegati, in conformità alla legge.
Slovacchia – Costituzione della Repubblica Slovacca 1992, modificata da ultimo nel 2004 (Ústava Slovenskej republiky)
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Articolo 26 (5) – Gli organi statali e gli organi di autoamministrazione territoriale hanno l’obbligo di fornire informazioni sulle loro attività in modo adeguato e nella lingua dello Stato. Le condizioni e le modalità di esecuzione saranno specificate dalla legge.
Slovenia – Costituzione della Repubblica di Slovenia 1991, modificata da ultimo nel 2013 (Ustava Republike Slovenije)
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Articolo 39 – Salvo i casi previsti dalla legge, ognuno ha il diritto di ottenere informazioni di carattere pubblico per le quali ha un interesse giuridico fondato secondo la legge.
Spagna – La Costituzione spagnola 1978 (La Constitución española)
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Non esiste alcuna disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Svezia – La Costituzione della Svezia 1766, modificata da ultimo nel 2009 (Grundlagar)
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La legge sulla libertà di stampa. Capitolo 2. Articolo 1 – Ogni cittadino svedese ha il diritto di avere libero accesso ai documenti ufficiali, al fine di incoraggiare il libero scambio di opinioni e la disponibilità di informazioni complete.
Svizzera – Costituzione federale della Confederazione svizzera 1999, modificata da ultimo nel 2010 (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft / Constitution fédérale de la Confédération suisse / Costituzione federale della Confederazione Svizzera)
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Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso all’informazione.
Turchia – Costituzione della Repubblica di Turchia 1982, modificata da ultimo nel 2007 (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası)
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Non esiste alcuna disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
Ucraina – Costituzione dell’Ucraina, modificata da ultimo nel 2004 (Конституція України)
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Articolo 34 (1) – Ad ogni individuo è garantito il diritto alla libertà di pensiero e di parola e alla libera espressione delle proprie opinioni e convinzioni.
Articolo 34 (2)- Ogni individuo ha il diritto di raccogliere, conservare, utilizzare e diffondere liberamente informazioni orali, scritte o con altri mezzi a sua discrezione.
Articolo 34 (3) – L’esercizio di tali diritti può essere limitato dalla legge nell’interesse della sicurezza nazionale, dell’integrità territoriale o dell’ordine pubblico, allo scopo di prevenire disordini o crimini, proteggere la salute della popolazione, proteggere la reputazione o i diritti di altre persone, impedire la pubblicazione di informazioni ricevute in via confidenziale, o sostenere l’autorità e l’imparzialità della giustizia.
Regno Unito
Non esiste una disposizione costituzionale che protegga l’accesso alle informazioni.
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